Giudice sportivo

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Roma diabolica
00giovedì 30 marzo 2006 11:30
- FIP.it -

In merito alle dichiarazioni a mezzo stampa dei tesserati TOTI Claudio, Presidente e PESIC Svetislav, allenatore, della Società Pallacanestro Virtus Roma, Il Giudice Sportivo Nazionale ritenuto che le dichiarazioni riportate ed attribuite ai tesserati per il loro tenore oggettivo rivestono un carattere lesivo del prestigio e della onorabilità di uno degli arbitri che hanno diretto la gara del campionato di Serie A Climamio Bologna - Lottomatica Virtus Roma disputata il giorno 26 marzo 2006; considerato, infatti, che i tesserati non si limitano a lamentarsi di eventuali errori arbitrali, come espressione del diritto di critica, ma esprimono valutazioni offensive sull’operato dell’arbitro FACCHINI, accusato di un comportamento intenzionalmente persecutorio nei confronti dell’allenatore PESIC; rilevato che non risulta vi siano state smentite da parte dei medesimi e relative richieste di rettifica secondo la normativa sulla stampa; visto l'art. 170 R.E.; inibisce al dirigente tesserato TOTI Claudio, presidente della Società Pallacanestro Virtus Roma s.r.l., di svolgere attività federali e sociali per giorni quindici, e pertanto fino al 12 aprile 2006, per violazione degli artt. 145 e 170 R.E., inibizione sostituita con ammenda pecuniaria di € 1065,00; squalifica PESIC Svetislav, allenatore della Società Pallacanestro Virtus Roma, per una giornata per violazione degli artt. 145 e 170 R.E., squalifica sostituita con ammenda pecuniaria di € 1065,00.
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